
A cura di Marilena Vimercati
Tra le gravi conseguenze dell’offensiva militare avviata dalla Russia in Ucraina il 24 febbraio 2022, è incluso l’esodo senza precedenti di persone in fuga, il più rapido dalla seconda guerra mondiale. Per questo i ministri degli interni di 26 Stati membri hanno deciso di di attuare per la prima volta dalla sua adozione ben 21 anni fa, la direttiva sulla protezione temporanea
La direttiva adottata il 20 luglio 2001 prevedeva infatti norme per la concessione di una protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e per la promozione dell’equilibrio tra gli stati membri che ricevono gli sfollati.
Si tratta di una forma di protezione a carattere eccezionale, che dura fino al momento in cui venga trovata una soluzione a lungo termine, tale da consentire il rimpatrio dei beneficiari.
In seguito alla decisione presa all’unanimità il 4 marzo 2022 gli Stati membri sono tenuti a consentire alle persone che godono della protezione temporanea, per un periodo non superiore alla durata di quest’ultima, di
- esercitare qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla professione,
- partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro.
Per quanto riguarda i minori di 18 anni, l’obbligo si estende all’accesso al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro ospitante.
L’art 2 della recente decisione individua le categorie di persone che, sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 a seguito dell’invasione militare delle forze armate russe, possono beneficiare della protezione temporanea:
- cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
- familiari delle persone di cui alle lettere a e b.
Per approfondire
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/382 DEL CONSIGLIO
Decisione del 4 marzo 2022 che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea.
DIRETTIVA 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi